Federico Giusti and Emiliano Gentili
La strategia del Governo sembra puntare a rendere difficile e meno conveniente il pensionamento anticipato. Con il passare degli anni, essendo sempre più residuale la componente di spesa associabile al calcolo retributivo degli importi pensionistici (sistema misto)1, il risparmio per le casse dello Stato è divenuto via via meno consistente. Tutte le forme di pensionamento anticipato, difatti, comportano una riduzione della pensione in cambio della sua erogazione anticipata per alcuni anni. Se questa, con la scomparsa del calcolo retributivo degli importi, si va riducendo di per sé, la convenienza per lo Stato del pensionamento anticipato viene gradualmente meno. E così il Governo ha deciso di renderlo meno oneroso per le casse pubbliche, modificandone i parametri d’accesso, calcolando l’importo degli anni di pensione anticipata interamente col sistema contributivo e abbassando, per di più, il limite di importo massimo consentito dell’assegno mensile (sì, perché non si può andare anticipatamente in pensione con importi troppo elevati).
I lavoratori iscritti alla Cassa pensione dipendenti enti locali, alla Cassa pensione sanitari, alla Cassa pensione insegnanti e alla Cassa pensione ufficiali giudiziari, invece, subiranno una modifica peggiorativa delle aliquote di calcolo della componente retributiva della pensione. A perderci saranno principalmente le pensioni dei dirigenti, ma anche uno stipendio medio-basso come quello dell’impiegato degli enti locali lascerebbe sul campo oltre il 3%, che per redditi di questo tipo non è poco.
Politiche sul pensionamento anticipato
La prima e più diffusa forma di pensionamento anticipato è la Quota. Il D.L. 4/2019 introdusse la famosa “Quota 100”, che permetteva l’uscita dal lavoro al raggiungimento del totale di 100 (62 anni anagrafici e 38 di contributi). Con la Legge di Bilancio per il 2022 (L. 234/2021, art. 1, c. 87) Quota 100 diventò Quota 102 (64 anni e 38 di contributi). Questa revisione consentì di eliminare il Fondo per il pensionamento anticipato (che aveva in dotazione oltre 8 miliardi di € per il 2022), al posto del quale ne venne creato uno per il sostegno ai pensionamenti anticipati dei dipendenti delle piccole e medie imprese in crisi (ma si trattava di soli 150 milioni di € per il 2022) (art. 1, cc. 88-89).
La Legge di Bilancio per il 2023 (L. 197/2022) ha istituito Quota 103 (62 anni e 41 di contributi). Per la prima volta è stato introdotto un tetto massimo sul valore nominale della pensione percepita (per i soli anni di anticipo, ovviamente), che non poteva essere superiore alle cinque volte l’assegno sociale2 (art. 1, c. 283). Per accedere al pensionamento anticipato, dunque, i percettori di pensioni lorde superiori ai 2.500 € dovrebbero accettare un’ulteriore decurtazione dell’importo. “Ulteriore” perché, innalzando il limite ordinario per il pensionamento (Riforma Fornero) e poi stabilendo delle deroghe per riabbassarlo, quale ad esempio il meccanismo delle Quote, si ottiene già una riduzione degli importi pensionistici sulla base delle minori entrate contributive rispetto a quelle previste: se si va in pensione anticipata, infatti, si smette di versare i contributi. Il risultato è che poi si matura una pensione ridotta quando fino a pochi anni prima, pensionandocisi con le stesse identiche annualità di lavoro, la si avrebbe avuta intera.
L’assegno pensionistico, infatti, si calcola moltiplicando il totale dei contributi versati (montante contributivo) per il numero di anni lavorati, e poi moltiplicando il risultato per un numero chiamato coefficiente di trasformazione3. Il totale sarà la pensione annua in €, che a quel punto andrà semplicemente divisa per le tredici mensilità (considerando la tredicesima) e ci darà la pensione mensile. Dunque, il meccanismo delle Quote si basa su di una vera e propria truffa ai danni del cittadino lavoratore.
Ma cosa cambierà d’ora in avanti? Gli importi subiranno ulteriori tagli. Innanzitutto, come detto si passerà all’eliminazione del sistema misto in favore di un calcolo interamente contributivo (prima riduzione dell’importo). Con la nuova norma in preparazione, inoltre, il Governo “concederà” la possibilità di accedere a Quota 103 continuando a lavorare. In tal caso il lavoratore potrà optare per il versamento in busta paga dei contributi previdenziali a proprio carico. Ciò, però, comporterà un’altra decurtazione della pensione spettante al raggiungimento dell’età ordinaria prevista per il pensionamento (quando cioè si smette di usufruire del meccanismo della Quota) in ragione del minor montante contributivo maturato (seconda riduzione). Uno sciacallaggio ai danni di quelle famiglie che, pur sapendo di andare incontro a pensioni più basse, scelgono di “pensionarsi anticipatamente” rimanendo a lavorare per quei pochi spicci in più, necessari per sbarcare il lunario e provare a venir fuori da uno stato di estrema necessità e disagio socio-economico. Verrà poi abbassato il limite per i pensionamenti con Quota 103, ora di quattro volte l’assegno sociale. Il massimo percepibile, quindi, sarà di circa 1.750 € al mese (terza riduzione). Le finestre per il pensionamento diverranno più strette, passando dai 3 ai 7 mesi (settore privato) o dai 6 ai 9 (per il pubblico impiego). Dal 2024, infine, sarà istituita Quota 104 (63 anni di età + 41 anni di anzianità contributiva).
Un’altra forma di pensionamento anticipato è l’Anticipo Pensionistico (APE), che prevede l’erogazione di dodici mensilità (ma non la tredicesima) pari a una percentuale che varia dal 75 al 90% della pensione a cui si avrebbe diritto al momento dell’interruzione della carriera lavorativa. Istituita dalla Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016), consiste in un prestito statale che viene poi restituito, nell’arco di 20 anni, tramite detrazioni sui futuri importi pensionistici erogati dall’età “ufficialmente” prevista per il pensionamento dell’interessato. In parole povere, la pensione cui il lavoratore potrà avere diritto viene spalmata anticipatamente su alcuni anni, consentendo di smettere di lavorare fino a 3 anni e 7 mesi prima (a patto che si abbia un’età minima di 63 anni, almeno 20 annualità di lavoro e il diritto a una pensione equivalente ad almeno 1,4 volte l’assegno sociale), e poi recuperata dopo. È prevista obbligatoriamente la stipula di un’assicurazione per morte prematura (art. 1, cc. 166 e 167), in relazione alla quale, oltre ai premi assicurativi, il lavoratore paga anche gli interessi sul finanziamento. Questi si calcolano dal momento di ricezione del primo assegno APE a quello in cui l’INPS se lo riprende a rate prelevandolo dalla pensione ordinaria. In funzione di parziale recupero di tali spese extra viene prevista una riduzione massima del 50% della tassazione relativa a 1/20 dei premi assicurativi e degli interessi, ma è poca cosa.
Questa tipologia di APE è chiamata APE volontaria e non è più possibile accedervi, per quanto vi siano ancora molti che ne usufruiscono. Esiste una seconda forma di APE, tuttora in vigore, prevista per alcune categorie svantaggiate: l’APE sociale. Destinata a disoccupati con una lunga carriera lavorativa alle spalle, a persone che assistono familiari disabili, agli invalidi civili e a chi svolge da anni lavori particolarmente gravosi, l’APE sociale prevede un assegno massimo di circa 1.200 €, non rivalutabili sull’inflazione. Non funziona come l’APE volontaria: si tratta di un semplice quanto limitato sussidio economico erogato direttamente dallo Stato (fino al raggiungimento di un tetto massimo di spesa) al lavoratore in stato di particolare difficoltà. Come tutte le forme di pensionamento anticipato comporta una riduzione del futuro assegno ordinario di pensione, in virtù dell’interruzione dei versamenti contributivi.
Il Governo ha deciso di innalzare il requisito minimo di età, portandolo dai 63 anni ai 63 e 5 mesi, e ha reso il sussidio cumulabile con altri redditi da lavoro, consapevole del fatto che, nonostante l’importo basso, spesso i destinatari della misura non riusciranno ad accedere a lavori stabili e a tempo pieno, per via dell’età e delle particolari criticità socio-economiche, ma solo arrotondare con qualche lavoretto. Non è un caso che il tetto di guadagno extra sia stato previsto solamente per il lavoro autonomo (nella misura di 5.000 € l’anno).
La terza forma di pensionamento anticipato è la cosiddetta “Opzione Donna”, riservata chiaramente alle lavoratrici. Nel 2004 (L. 243/2004) si stabilì che i 40 anni di contributi necessari per il pensionamento sarebbero stati richiesti a partire dal 2008, anziché dal 2004 come precedentemente previsto. Lo slittamento era stato giudicato doveroso in quanto prima di allora si richiedevano solo 35 anni (L. 449/1997). Sempre con la legge del 2004 si volle prevedere un’ulteriore possibilità di pensionamento, disponibile dal 01/07/2009, che fosse alternativa al raggiungimento dei 40 anni lavorati: ci si poteva pensionare anche con 61 anni di età e 36 di contributi, oppure 62 e 35, e così via, purché la somma dei due numeri desse 974. Col senno di poi si può dire che in tale maniera si incominciò ad aumentare l’età anagrafica utile per l’accesso alla pensione, tentando di abituarvi la popolazione.
Cosa c’entra tutto questo? Sempre con la L. 243/2004 venne prevista una terza via, aperta alle sole lavoratrici, consistente nella possibilità di andare in pensione a 57 anni (come prevedeva la vecchia norma) ma al prezzo di un considerevole taglio sull’assegno, causato dall’integrale applicazione del calcolo contributivo (art. 1, c. 9). Nasceva, così, Opzione Donna. Il Governo attuale aveva già limitato la platea delle beneficiarie durante lo scorso anno e questa volta ha deciso di innalzare l’età minima di accesso (da 60 a 61 anni, con 35 di contributi).
Rimane un’ultima forma di pensionamento anticipato: la pensione anticipata contributiva. Questa prevedeva un minimo di 64 anni di età e 20 di contributi, oltre a un livello minimo lordo di 2,8 volte l’assegno sociale, a patto che si andasse in pensione col sistema contributivo (non con quello misto). Il limite sull’assegno imponeva ai lavoratori più poveri di rimanere a lavoro per più tempo, anche oltre i 64 anni + 20, per superare tale soglia, e consentiva allo Stato di ridurre la massa delle pensioni anticipate che, come detto, convengono sempre meno. Su tutto ciò, il Governo ha peggiorato sensibilmente la situazione:
– i 20 anni di contributi sono stati agganciati alla dinamica della speranza di vita, ancora in ripresa dopo il calo del Covid: «I livelli di sopravvivenza del 2022 risultano ancora sotto quelli del periodo pre-pandemico, registrando valori di 6 mesi inferiori nei confronti del 2019, sia tra gli uomini che tra le donne»5. La diminuzione della speranza di vita dovuta al Covid non aveva fatto calare né i 20 anni di contributi necessari per questa forma di pensionamento, né tantomeno l’età pensionabile in generale, in virtù di alcune disposizioni che bloccavano gli adeguamenti a una speranza di vita non più certamente in ascesa6. Meloni, dunque, ha pensato bene di considerare solo la fase di ripresa della speranza di vita, truffando così la popolazione per l’ennesima volta:
– il livello minimo lordo di 2,8 volte l’assegno sociale viene aumentato a 3, mentre rimane a 2,8 per le donne con un figlio e scende a 2,6 per quelle che ne hanno più di uno (sancendo comunque, complessivamente, un netto risparmio per le casse statali, dato che di pensionamenti a 63 anni con due figli a carico non ve ne sono certo molti…);
– viene istituito un limite massimo dell’importo pensionistico, pari a cinque volte l’assegno sociale;
– viene introdotta una finestra di tre mesi di attesa per l’accesso al trattamento.
Politiche sul lavoro giovanile
Lo diciamo subito: chi pensava che il governo di destra avrebbe favorito i lavoratori precoci (coloro che presentano contributi prima del diciannovesimo anno di età) dovrà ricredersi, poiché le norme in proposito restano invariate. Evidentemente la propaganda delle forze di Governo serviva più che altro a indirizzare l’intera manovra verso un generale contenimento dei costi.
L’altro fronte è quello del riscatto dei titoli di studio. Generalmente conseguiti da giovani, questi possono essere convertiti (“riscattati”) in anni di contribuzione lavorativa (fin dal lontano 1974, D. L. 30/1974), validi ai fini del calcolo dei requisiti pensionistici, in quanto l’impegno per la formazione viene riconosciuto come impegno a fini lavorativi a prescindere dalla professione effettivamente svolta negli anni a seguire.
Il riscatto di lauree e dottorati avviene diversamente in base alle date in cui sono stati conseguiti: se al conseguimento del titolo era vigente il sistema retributivo il costo del riscatto va calcolato mediante l’applicazione di alcuni coefficienti stabiliti per legge (rapportati a vari parametri, come l’età anagrafica); se già vigeva il contributivo, invece, si applica semplicemente l’aliquota di contribuzione complessiva (circa il 33% dello stipendio lordo) alla retribuzione salariale lorda dell’ultimo anno di lavoro, ottenendo il costo del riscatto di un anno di studi.
Anche qui, nell’ottica di rendere complessivamente meno onerosa l’esistenza di lavoratori prossimi ad andare in pensione col sistema misto (lo ricordiamo: retributivo per le annualità lavorate fino al 1995 e contributivo per le successive), il Governo ha deciso di aumentare i coefficienti per il riscatto dei titoli conseguiti quando era in vigore il retributivo. Una norma decisamente iniqua, perché coloro che hanno riscattato la laurea 25 o 30 anni fa, subito dopo avere conseguito il titolo, si trovano ora in una situazione di maggior favore rispetto a chi (a parità di anni anagrafici e contributivi) non aveva operato questa scelta, non avendo magari i soldi per farlo.
Ma con questo Governo nessuno può dormire sonni tranquilli: quanti hanno riscattato il titolo di studio prima di una certa data, quando ancora vigeva il sistema retributivo, avranno un coefficiente di calcolo atto proprio a ridimensionare il peso economico di tale riscatto. In parole povere, si darà vita a un procedimento di calcolo svantaggioso rispetto a oggi, cosicché gli anni già riscattati contribuiranno in minor misura ad accrescere l’importo della pensione cui si avrà diritto. È del tutto evidente, perciò, che se da una parte i nuovi coefficienti sono stati pensati per rendere oneroso il riscatto e così allungare gli anni lavorativi, dall’altra si aumenterà la cifra necessaria ai riscatti non ancora effettuati.
Argomento per certi versi simile è quello del riscatto dei vuoti contributivi. La possibilità di coprire a proprie spese i versamenti contributivi di periodi durante i quali non si stava lavorando era stata introdotta dal D. L. 4/2019, art. 20, a nostro parere nel tentativo di limitare il buco di bilancio causato dalla sempre maggior diffusione di contratti precari (a tempo parziale, a scadenza, saltuari e stagionali), che lasciano disoccupate per alcuni periodi centinaia di migliaia di persone. Tale disposizione aveva validità fino al 2021 ed è stata “ripescata” dall’attuale Governo, con modifiche peggiorative.
Non sarà più possibile riscattare periodi di inattività lavorativa durante i quali era vigente il sistema retributivo; chi aveva già riscattato degli anni sulla base della legge del 2019, inoltre, si vedrà annullato il provvedimento e restituiti i contributi versati, generalmente al prezzo di grossi sacrifici. Un’attitudine alla retroattività delle norme, questa del Governo, molto pericolosa per la tenuta del sistema democratico rappresentativo. Non vorremmo che la guerra contro i lavoratori che hanno diritto al sistema misto diventi per un po’ un banco di prova per istituire nuove restrizioni democratiche nel prossimo futuro, mediante leggi che non annullano solamente le disposizioni precedenti, cosa che è nell’ordine naturale delle cose, ma anche i loro effetti.
Anche in questo caso il totale dei contributi da versare per ottenere il riscatto corrisponderà al 33% degli ultimi 12 mesi di stipendio, anziché a quelli immediatamente successivi agli anni di inattività (o a un loro parziale ricalcolo). Visto il costo piuttosto oneroso che ne consegue, il Governo prevede la possibilità di rateizzare l’importo (massimo 120 rate per minimo 30 € a rata).
Ulteriori modifiche peggiorative sono poste dal limite massimo di 5 anni riscattabili e dal fatto che il riscatto non sarà più deducibile al 50% ma solo detraibile, ossia: lo sconto fiscale sarà sul reddito da dichiarare, anziché sull’imposta. Ciò costituirà un piccolo vantaggio per chi ha scelto di affidarsi ad assicurazioni e previdenza private, che già consentono detrazioni sul reddito, ovvero un incentivo, per tutti gli altri, a imboccare quella stessa via.
Un’ultima piccola nota: nel settore privato, sia per il riscatto dei titoli di studio che per quello dei vuoti contributivi è possibile far reperire la quota da versare attingendo da eventuali premi di produttività conseguiti dal dipendente, al fine di ottenere uno sconto fiscale (sia per l’azienda che per il dipendente). Ed è proprio degli incentivi (alias “ricatti”) alla produttività sul posto di lavoro che dobbiamo, ahinoi, ancora parlare.
Politiche sulla produttività del lavoratore
La manovra rinnoverà lo sconto del 5% sulla tassazione dei premi erogati dalle aziende private (e dalle cosiddette “pubbliche economiche”, ossia pubbliche ma non facenti parte in senso stretto dell’apparato amministrativo statale) in favore di dipendenti con reddito fino agli 80.000 €.
A essere agevolati non saranno indiscriminatamente tutti i premi aziendali ma solo quelli per la produttività (che presentino, cioè, «ammontare variabile e corresponsione legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione»7 e siano subordinati al raggiungimento di un obiettivo prefissato dall’azienda e misurabile tramite indicatori numerici). Infine, sarà necessario che tali premi facciano parte di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative8, determinando di fatto l’esclusione di tutti quelli ottenuti al prezzo di faticose vertenze condotte col sindacalismo di base o autonomo. Tali accordi potranno prevedere la possibilità di erogare i premi sotto forma di pacchetti di welfare aziendale. In questo caso al lavoratore andrà l’equivalente dell’importo lordo del premio. Il guadagno, però, più che nelle tasche di questo finirà in quelle dell’azienda, che potrà risparmiare sui costi e, volendo, anche “mangiarsi” il lordo tramite contratti per la fornitura di welfare, stipulati con aziende esterne, appositamente gonfiati.
Ma come funziona il welfare aziendale?
Si tratta di un insieme di beni e servizi che l’azienda mette a disposizione dei propri dipendenti, stipulando accordi con soggetti terzi. In cambio riceve degli sgravi fiscali dallo Stato, che in questo modo partecipa ai costi con la finanza pubblica. Le aziende ci guadagnano soprattutto a livello di produttività; innanzitutto perché un robusto welfare aziendale in alcuni settori lavorativi può contribuire a migliorare la percezione del benessere e ad aumentare, per conseguenza, il tasso di produttività, ma poi soprattutto perché è possibile corrispondere una parte dei benefits al raggiungimento di determinati livelli di produttività.
Fra i beni e i servizi erogabili troviamo: concessioni di sussidi; borse di studio; contributi per attività culturali, ricreative, con finalità sociali; agevolazioni per prestiti e mutui edilizi; polizze sanitarie integrative; stipula di convenzioni per asili nido e scuole per l’infanzia; polizze sanitarie e spese mediche; previdenza complementare; buoni-acquisto per viaggi, carburante, per fare la spesa e via dicendo… Novità della manovra sarà la possibilità di includere il rimborso delle spese per l’affitto della prima casa, per gli interessi del mutuo sulla prima casa o per le utenze domestiche (in vigore dal 2022). La soglia massima di esenzione annua è di 1.000 €, 2.000 se con figli a carico.
A ben vedere, quella del welfare sul lavoro è una politica perversa, perché tende sempre di più a subordinare la soddisfazione dei principali bisogni di vita alla volontà dell’azienda. In questo modo lo Stato ottiene uno sgravio di responsabilità nei confronti del cittadino lavoratore e diventa più agevolmente in grado di depotenziare lo Stato sociale e la previdenza pubblica.
Per finire, la manovra intende mantenere il “bonus Maroni”, destinato a chi opta per la prosecuzione del lavoro pur avendo raggiunto i requisiti per il pensionamento. Si tratta di un versamento extra in busta paga da parte dello Stato, pari ai contributi da versare (9,19%). Una misura che si appiglia alle difficoltà economiche e materiali dei lavoratori anziani o dei loro cari, per convincerli a rinunciare anche alla propria vecchiaia. Un beneficio che, in fondo, risulta conveniente solo per chi è dirigente, percepisce uno stipendio alto e vuole rimanere al lavoro. Quest’anno, tra l’altro, risulterebbe vantaggioso «solo per i lavoratori che sono esclusi dalla applicazione del cuneo fiscale (oltre 35mila euro annui)»9. Dirigenti, per l’appunto.
Conclusioni
Il Governo sembra intenzionato a battere la strada della riduzione del costo delle pensioni, anziché quella della riduzione del numero di pensioni da erogare (raggiungibile tramite politiche che puntino decisamente sull’aumento dell’età pensionabile). Per come si sono delineati, anche gli interventi sulle forme di pensionamento anticipato sembrano principalmente orientati alla riduzione dei costi di quelle pensioni, che al loro posticipo (per quanto ovviamente le due cose siano legate).
L’accento sulla produttività può avere invece un significato strategico ed essere legato agli investimenti produttivi previsti dal Pnrr. Un aumento della produttività significa una riduzione del costo del lavoro e, pertanto fa il paio con tali investimenti, rafforzandone gli effetti di implementazione economico-produttiva.
1La Riforma Dini (L. 335/1995) sancì il passaggio a un nuovo modello di calcolo della pensione: anziché basarsi sul livello dei salari percepiti (metodo retributivo), il calcolo avrebbe dovuto essere fatto sull’ammontare dei contributi versati (metodo contributivo). Fra i due, il retributivo è nettamente il più favorevole per i lavoratori e consente pertanto una pensione più alta. Di conseguenza, a coloro che al ‘95 avessero già lavorato degli anni veniva concesso che tali specifiche annualità avrebbero contribuito a stabilire l’importo della pensione su base retributiva, pur passando anch’essi al contributivo per gli anni a venire (metodo misto). Il sistema contributivo venne fatto passare per una scelta obbligata dettata da condizioni economiche emergenziali, ma in realtà era già stato pensato e introdotto per gli autonomi anni addietro (L. 233/1990), prima ancora della Riforma Amato del ’92. Ciò è indice della profonda insincerità di un ceto politico che, senza dirlo, aveva già in testa la completa dismissione del saldo sistema di tutela sociale pensionistica ereditato dal ‘900.
2Nel 2023 l’assegno sociale corrisponde a 503,27 €/mese.
3I coefficienti variano in base all’età in cui ci si pensiona, aumentando progressivamente. Negli ultimi trent’anni c’è stata un’altalenante tendenza alla diminuzione dei coefficienti previsti per tutte le età fino ai 68, preservando a mo’ di premio i pensionamenti avvenuti nella piena anzianità. L’attuale Governo ha operato dei lievi incrementi, che per ordine di grandezza non si discostano da quelli di tutti gli altri esecutivi e che, pure, premiano le età di pensionamento estremamente elevate (v. Decreto Ministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 01/12/2022).
4Per inciso, è qui che compare per la prima volta la nozione giuridica della “quota”. Salvini l’ha semplicemente “recuperata”, rimodulandola in senso peggiorativo (da “quota 97” a Quota 100). L’espressione “opzione donna”, invece, ha avuto origine nella propaganda mediatica e solo successivamente è entrata nei testi di legge. Alla luce di quanto esplicitato in questo documento sono palesi le differenze tra enunciazioni di principio e dichiarazioni rese dal Governo, da un lato, e la loro pratica realizzazione nella manovra di Bilancio, dall’altro. Al posto di un’opzione vantaggiosa per le donne e per i lavoratori anziani traspare una volontà politica in linea con le richieste dell’agenzie di rating e della BCE.
5Società Italiana di Reumatologia: ISTAT: speranza di vita in crescita per gli uomini e stabile per le donne, 07/04/2023.
6Forniamo i principali riferimenti normativi: D. L. 201/2011, art. 24, comma 1 (adeguamento biennale, anziché annuale, della speranza di vita); L. 205/2017, Art. 1, comma 146, lett. “b” (scelta degli anni di riferimento rispetto a cui considerare l’incremento della speranza di vita, individuati non in quelli immediatamente precedenti all’anno corrente); Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27/10/2021 (annullamento della riduzione di tre mesi dell’età pensionabile).
7Giampiero Falasca: Premi con tassazione al 5% estesa anche al 2024. In “ilSole24Ore”, Focus Norme&Tributi, p. 6, 10/11/2023.
8Si tratta di una nozione giuridica, introdotta a partire dalla L. 549/1995, che determina l’esclusione di tutti i sindacati “minori”. La precedente nozione di sindacato “maggiormente rappresentativo” consentiva di includere tutte le organizzazioni che presentassero i requisiti minimi di estensione organizzativa sul territorio nazionale, partecipazione alle contrattazioni, diffusione sui posti di lavoro, ecc., indipendentemente dalla compresenza di sindacati più grandi. La modifica sembra adatta a scongiurare l’inclusione di accordi non funzionali ad accrescere utili aziendali e produttività.
9Maria Carla De Cesari: Opzione donna c’è ancora ma l’età minima sale a 61 anni. In “ilSole24Ore”, Focus Norme&Tributi, p. 12, 10/11/2023