Nella giornata di giovedì scorso, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge n.1660 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”.

Il testo, che passa ora all’esame del Senato, prevede diverse modifiche al codice penale, tra le quali l’introduzione di un nuovo reato secondo cui “chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da due a otto anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con l’uso di armi, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Se dalla rivolta deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al quarto comma si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa“.

Sempre in tema di resistenza passiva, va segnalata la modifica in tema di “rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti” attraverso l’introduzione di una nuova disposizione con cui si prevede che “chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di accoglienza, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da uno a sei anni. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso con l’uso di armi, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. 

La stretta riguarda moltissimi aspetti della vita democratica del nostro Paese, sollevando questioni inerenti la legittimità di un testo che rischia di comprimere in maniera inaccettabile le libertà democratiche. Nel complesso, il DDL 1660 prevede infatti le seguenti disposizioni:

– Il blocco stradale e quindi gli scioperi diventano reato penale con condanne fino a 2 anni di carcere;

– le proteste in carcere o nei Cpr possono essere punite col carcere fino a 20 anni;

– idem per chi protesta contro le grandi opere;

– carcere fino a 7 anni per chi occupa una casa sfitta o solidarizza con le occupazioni;

– Fino a 15 anni per resistenza attiva

– Fino a 4 anni per resistenza passiva (nuovo reato, ribattezzato “anti-Ghandi”)

– Facoltà per forze dell’ordine di detenere una seconda arma personale al di fuori di quella di ordinanza e al di fuori del servizio.

– Carcere immediato anche per le madri incinte o con figli di età inferiore a un anno

– Dulcis in fundo, si vieta agli immigrati senza permesso di soggiorno finanche l’uso del cellulare, vincolando l’acquisto della SIM al possesso del permesso di soggiorno

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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